Adempimenti fiscali

Di seguito sono indicate le principali novità in ambito fiscale (ovviamente si rimanda ai documenti ufficiali, presenti nei siti istituzionali, per un maggior dettaglio):

  • art. 40, comma 1-ter, del decreto legge n.98/2011 dal 01/10/2013 l'aliquota IVA varierà dal 21% al 22%;
    Come modificare l'aliquota in Eurovet:
        1. Da memu principale: Bottone PERSONALIZZAZIONI e quindi FISCALE
        2. Premere il bottone Aliquote ed aggiornare l'aliquota Iva 21 con 22
        3. Da memu principale: Bottone PERSONALIZZAZIONI e quindi CLINICA
        4. Premere il bottone TARIFFE
        5. Premere il bottone SOSTITUISCI ALIQUOTA
        6. Indicare l'aliquota 21 e confermare
  • Legge di stabilità 2013 - Nuova numerazione fatture di vendita A decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2013 che ha recepito la direttiva 2010/45/UE, tutte le fatture emesse dovranno contenere le indicazioni previste dal riformulato articolo 21 del decreto Iva il quale, tra l’altro, prevede che ognuna deve evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. In linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto: 1) la numerazione delle fatture è progressiva sino alla estinzione del soggetto emittente. Esempio: fattura n. 35 del 31/12/2012; fattura n. 36 del 1/1/2013 e così a seguire; 2) la numerazione è progressiva (solo) nell’ambito del medesimo anno, ma va univocamente individuato il numero di fattura. Esempio: fattura n. 1/2013 del 1/1/2013; fattura n. 2/2013 del 7/1/2013 (opzione utilizzata)
  • Il DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. La comunicazione in esame va presentata, “aggregata per anno”, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • Con la conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138, dal 17/09/2011 l'aliquota IVA varierà dal 20% al 21%;
  • L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

Decreto 31 luglio 2015, concernente le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da partedelle ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;


Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:
all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

 

Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte di ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare per:

      • gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
      • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
      • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
      • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
      • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
      • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
      • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.